Con la decisione a. 61 dell’8 febbraio, il Tar ha infatti respinto (perché «infondati») i ricorsi presentati da dieci cartomanti che chiedevano l’annullamento dei provvedimenti con cui il questore di Terni, nel maggio scorso aveva ordinato loro la cessazione del «mestiere di ciarlatano» (vietato dall’articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), condotto sotto il particolare profilo della cartomanzia e della «magnificazione di prodotti specifici», con l’avvertenza che altrimenti sarebbero stati denunciati per «inottemperanza ad un provvedimento dell’autorità». La sentenza del tribunale amministrativo - si sottolinea negli ambienti della questura di Terni è di grande importanza, poiché è tra le prime ad occuparsi in modo chiaro degli operatori del cosiddetto mondo dell’occulto. Secondo il Tar in sostanza, è compito delle autorità assumere «la difesa dei deboli dalla prevaricazione dei più forti. E deboli ... sono anche tutti quelli che non hanno l’attrezzatura culturale sufficiente per difendersi contro le frottole e gli imbrogli, specie se sapientemente propagandati».