La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di parte della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali). Tale provvedimento prevedeva la nascita di specifici albi per coloro che praticano alcune terapie "alternative".***
Secondo la Corte, l'istituzione di nuove figure professionali non può essere decisa dalle regioni, ma solo dallo Stato. La vicenda è molto simile a quanto accaduto due anni prima quando, sempre su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali); anche in quel caso la causa dell'illegittimità era indicata nell'essere la materia di competenza dello Stato e non delle Regioni.
La prima (n. 353/2003) e la seconda (n. 424/2005) sentenza sono disponibili integralmente sul sito del CICAP Piemonte (www.cicap.org/piemonte).
Claudio Pastore
Secondo la Corte, l'istituzione di nuove figure professionali non può essere decisa dalle regioni, ma solo dallo Stato. La vicenda è molto simile a quanto accaduto due anni prima quando, sempre su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali); anche in quel caso la causa dell'illegittimità era indicata nell'essere la materia di competenza dello Stato e non delle Regioni.
La prima (n. 353/2003) e la seconda (n. 424/2005) sentenza sono disponibili integralmente sul sito del CICAP Piemonte (www.cicap.org/piemonte).
Claudio Pastore